Al momento stai visualizzando CAMBIO DEL PANNOLINO A SCUOLA: OBBLIGO CONTRATTUALE O ATTIVITÀ SPECIALISTICA? COSA DICE DAVVERO LA NORMATIVA E QUALI TUTELE SERVONO AI COLLABORATORI SCOLASTICI

CAMBIO DEL PANNOLINO A SCUOLA: OBBLIGO CONTRATTUALE O ATTIVITÀ SPECIALISTICA? COSA DICE DAVVERO LA NORMATIVA E QUALI TUTELE SERVONO AI COLLABORATORI SCOLASTICI

L’assistenza igienica agli alunni e, in particolare, il cambio del pannolino rappresentano da anni uno dei temi più delicati per il personale ATA. La questione coinvolge contemporaneamente il diritto all’inclusione scolastica, la tutela della dignità degli alunni, l’organizzazione del servizio e le condizioni di lavoro dei collaboratori scolastici. A riaccendere il dibattito è stato un approfondimento pubblicato da Orizzonte Scuola che ricostruisce il quadro normativo alla luce del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, dell’orientamento applicativo ARAN CIRS124 (oggi ID 31486) del 5 novembre 2024 e delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Per lo SNALS è necessario affrontare il tema senza semplificazioni. Da un lato non si possono negare gli obblighi derivanti dal contratto; dall’altro non si può consentire che le carenze di organico, l’assenza di formazione o la mancanza di adeguate misure organizzative vengano scaricate sui lavoratori.

Il CCNL 2029-2021 ha chiarito il profilo professionale del collaboratore scolastico

Il punto di partenza è rappresentato dall’Allegato A del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Per il profilo di collaboratore scolastico il contratto prevede espressamente:

  • la vigilanza sugli alunni;
  • l’assistenza durante il pasto;
  • nelle scuole dell’infanzia e primaria, l’assistenza nell’uso dei servizi igienici;
  • la cura dell’igiene personale;
  • l’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’accesso agli ambienti scolastici, negli spostamenti e nell’assistenza igienica.

Come SNALS, segnaliamo un aspetto importante: l’Allegato A non contiene la frase “cambio del pannolino”. Quella interpretazione deriva dall’Orientamento ARAN ID 31486 (ex CIRS124) del 5 novembre 2024, che interpreta la locuzione contrattuale “cura dell’igiene personale” come comprensiva anche di “pulizia, lavaggio degli alunni e cambio dei pannolini“.

L’orientamento ARAN del 2024: il cambio del pannolino rientra nell’assistenza igienica

Come già detto, il chiarimento più importante è arrivato dall’ARAN con l’orientamento applicativo ID 31486 (ex CIRS124) del 5 novembre 2024.

L’Agenzia afferma esplicitamente che l’attività di assistenza all’igiene personale comprende anche:

  • pulizia degli alunni;
  • lavaggio;
  • cambio del pannolino.

Secondo l’ARAN, quindi, il cambio del pannolino non costituisce di per sé una prestazione sanitaria estranea al profilo professionale del collaboratore scolastico. A conferma di tale orientamento, l’Agenzia richiama la sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, n. 22786 del 30 maggio 2016, che ha ritenuto penalmente rilevante il rifiuto opposto da tre collaboratrici scolastiche nel prestare assistenza igienica a una minore con disabilità, evidenziando come tale attività rientrasse nei doveri d’ufficio derivanti dalla contrattazione collettiva.

Sulla stessa linea la sentenza n. 582 dell’8 gennaio 2025 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (udienza 22 ottobre 2024, massima Rv. 287674-01) che stabilisce un principio fondamentale riguardo ai compiti del personale scolastico:

il cambio del pannolino e l’assistenza igienica agli alunni con disabilità grave rientrano tra i doveri dei collaboratori scolastici (personale ATA). Il rifiuto di svolgere tali mansioni configura il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).

La vicenda ha riguardato due collaboratori scolastici operanti in Sicilia, condannati in sede di merito per essersi opposti e aver omesso di prestare tempestiva assistenza igienica a un alunno con disabilità grave, nonostante la formale richiesta inoltrata dall’insegnante di sostegno.

Una distinzione fondamentale: assistenza igienica e assistenza sanitaria non sono la stessa cosa

È però altrettanto importante evidenziare che né il CCNL né l’ARAN hanno mai affermato che qualsiasi attività svolta sulla persona dell’alunno possa essere attribuita al collaboratore scolastico.

L’articolo di Orizzonte Scuola richiama correttamente la necessità di distinguere tra:

Assistenza igienica non specialistica

  • cambio del pannolino;
  • accompagnamento ai servizi igienici;
  • pulizia dopo l’evacuazione;
  • aiuto nella vestizione;
  • operazioni ordinarie di igiene personale.

Prestazioni sanitarie o specialistiche

  • cateterismi;
  • gestione clinica delle stomie;
  • aspirazioni;
  • medicazioni complesse;
  • procedure invasive;
  • attività che richiedono competenze professionali sanitarie.

Per lo SNALS questo è un punto essenziale: la formula contrattuale “cura dell’igiene personale” non può essere utilizzata per attribuire impropriamente al personale ATA attività che richiedono personale sanitario specializzato.

L’assistenza di base è una responsabilità della scuola

La questione non nasce con il contratto.

Già la Nota Ministeriale prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 aveva chiarito che l’assistenza di base agli alunni con disabilità costituisce una componente fondamentale del processo di integrazione scolastica.

Successivamente il D.Lgs. 66/2017, che disciplina l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, ha rafforzato questo principio.

In particolare:

  • l’art. 3, comma 2, lettera c), prevede l’assegnazione dei collaboratori scolastici anche per i compiti di assistenza previsti dal loro profilo professionale;
  • l’art. 7, comma 2, lettera d), dispone che nel PEI siano distintamente indicati gli interventi di assistenza igienica svolti dal personale ATA e quelli affidati agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

L’assistente all’autonomia non sostituisce il collaboratore scolastico

Uno degli errori più diffusi nelle scuole consiste nel ritenere che la presenza dell’assistente all’autonomia, dell’educatore o dell’insegnante di sostegno trasferisca automaticamente su tali figure le attività di assistenza igienica.

La normativa non dice questo.

Orizzonte Scuola ricorda che il D.Lgs. 66/2017 distingue chiaramente:

  • assistenza igienica e di base;
  • assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Anche il Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 7089 del 12 agosto 2024, ha richiamato tale distinzione tra:

  • sostegno didattico, di competenza dell’amministrazione scolastica;
  • assistenza all’autonomia e alla comunicazione, di competenza degli enti locali;
  • assistenza igienica e di base, che restano nelle competenze dei collaboratori scolastici secondo quanto previsto dal CCNL.

Le famiglie non possono sostituire il servizio scolastico

Un altro principio spesso dimenticato riguarda il ruolo delle famiglie.

La collaborazione scuola-famiglia è fondamentale, ma non è legittimo trasformare sistematicamente i genitori in soggetti chiamati a svolgere un servizio che l’ordinamento attribuisce alla scuola.

In molte realtà scolastiche si continua invece a chiedere ai genitori di recarsi a scuola per effettuare il cambio del pannolino. Una prassi che merita una riflessione approfondita sul piano organizzativo e dei diritti degli alunni.

Serve un ordine di servizio?

No.L’obbligo professionale deriva direttamente dal contratto e non dall’ordine di servizio.

L’organizzazione predisposta da DS e DSGA serve a stabilire:

  • chi interviene;
  • in quali turni;
  • in quale plesso;
  • con quali sostituzioni.

Ma non crea la mansione.

Incarico specifico e compenso accessorio: attenzione a non confondere i piani

Molti lavoratori ritengono che l’assenza di un incarico specifico o di un compenso aggiuntivo faccia venir meno l’obbligo di assistenza.

La questione è più complessa.

L’articolo 54 del CCNL disciplina gli incarichi specifici ATA. Tali incarichi possono essere retribuiti

Tuttavia il compenso accessorio non è la fonte della mansione.

Per lo SNALS questo non significa che il problema economico non esista. Al contrario, l’ampliamento delle responsabilità attribuite ai collaboratori scolastici rende sempre più urgente una revisione delle risorse destinate agli incarichi specifici e alla valorizzazione professionale del personale ATA.

Il problema della formazione

La Cassazione ha affermato che la mancanza di formazione non elimina automaticamente l’obbligo contrattuale.

Tuttavia questo non esonera l’amministrazione dalle proprie responsabilità.

Per lo SNALS la formazione rappresenta oggi una delle principali criticità.

Le scuole si trovano sempre più spesso a gestire:

  • alunni con gravissime disabilità;
  • studenti non autosufficienti;
  • movimentazione di persone;
  • utilizzo di ausili complessi.

Non è accettabile che tali attività vengano svolte senza adeguata formazione, senza protocolli operativi e senza specifica valutazione dei rischi.

Quando il collaboratore scolastico può legittimamente opporsi

L’articolo di Orizzonte Scuola evidenzia correttamente che non ogni rifiuto è illegittimo.

Possono esistere situazioni che impediscono oggettivamente lo svolgimento dell’attività:

1. Limitazioni sanitarie certificate

Riferimento normativo:

2. Pericolo grave e immediato

Riferimento normativo:

3. Attività sanitaria specialistica

Quando l’intervento richiesto esula dall’assistenza igienica non specialistica e richiede competenze sanitarie.

Cosa devono fare concretamente DS e DSGA

Questo è probabilmente l’aspetto più importante dal punto di vista sindacale.

L’articolo di Orizzonte Scuola afferma correttamente che non si può attendere l’emergenza per chiedere, davanti all’alunno, chi sia disponibile a intervenire.

DS e DSGA devono programmare il servizio:

  • rilevando i bisogni assistenziali;
  • coordinandosi con il PEI;
  • inserendo il servizio nel Piano delle Attività ATA;
  • organizzando turnazioni e sostituzioni;
  • fornendo DPI e formazione;
  • tenendo conto del genere dell’alunno;
  • distinguendo chiaramente assistenza igienica e prestazioni sanitarie.

La posizione dello SNALS

Lo SNALS ritiene che il diritto all’inclusione e alla dignità degli alunni debba essere garantito senza alcuna esitazione.

Tuttavia non si può ignorare che negli ultimi anni:

  • gli organici ATA sono rimasti spesso insufficienti;
  • le scuole sono state chiamate a gestire situazioni sempre più complesse;
  • le responsabilità del personale sono aumentate;
  • le risorse economiche destinate agli incarichi specifici non sempre risultano adeguate.

Per questo il sindacato continua a chiedere:

  • un incremento degli organici ATA;
  • una revisione delle risorse destinate agli incarichi specifici;
  • percorsi formativi obbligatori e finanziati;
  • una chiara distinzione tra assistenza di base e assistenza sanitaria;
  • protocolli operativi uniformi su tutto il territorio nazionale;
  • maggiore tutela per i lavoratori impegnati nell’assistenza agli alunni con bisogni complessi.

Le recenti pronunce della Cassazione e gli orientamenti ARAN hanno certamente chiarito che il cambio del pannolino rientra nell’assistenza igienica prevista dal profilo professionale del collaboratore scolastico. Ma proprio per questo motivo l’Amministrazione non può sottrarsi alle proprie responsabilità organizzative.

Una questione di civiltà e di organizzazione

La vicenda del cambio del pannolino non può essere ridotta ad una disputa sulle mansioni.

Dietro ogni caso concreto vi sono bambini che devono poter frequentare la scuola in condizioni di dignità, famiglie che chiedono inclusione e lavoratori che hanno diritto a svolgere il proprio lavoro con regole chiare e adeguate tutele.

La risposta non può essere né il semplice scaricabarile verso il personale ATA né l’abbandono delle famiglie.

Servono invece organici adeguati, formazione, chiarezza contrattuale e il pieno coinvolgimento delle figure professionali previste dalla legge.

Solo così sarà possibile garantire contemporaneamente il diritto allo studio degli alunni, la qualità dell’inclusione scolastica e la tutela professionale dei collaboratori scolastici, che rappresentano una componente essenziale della comunità educante.



📢 Se questo articolo ti è stato utile, condividilo su Facebook per aiutare altri colleghi a rimanere informati.

📢 Seguici anche sui nostri canali social per ricevere, in tempo reale, notizie e aggiornamenti dal mondo della scuola.